ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: in quali casi è obbligatorio?

L'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che dal 2013 ha sostituito il attestato di certificazione energetica, è un documento che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio o di porzioni di esso allo scopo di fornire indficazioni sul grado di efficienza energetica dello stesso. Tale documento descrive quindi il consumo energetico di un immobile e ne definisce la capacità dello stesso di rispettare l'ambiente. In esso, oltre ad essere inserite tutte le caratteristiche di efficienza energetica dell'immobile, viene anche messo in rilievo le tecniche per poter aumentare il risparmio energetico. Esso quindi rappresenta a tutti gli effetti una sorta di 'Pagella Energetica' dell'immobile oggetto della compravendita.

L'APE viene redatto da un tecnico abilitato ed ha  una validità di 10 anni dal momento in cui viene rilasciato, tranne in casoi in cui vengono compiuti degli interventi di ristrutturazione che ne modificano la classe energetica del fabbricato, In tal caso è necessario provvedere a redigere un nuovo e più aggiornato attestato.

MA IN QUALI CASI E' OBBLIGATORIO REDIGERE UN APE? 

Il Decreto legge del 4 Giugno 2013, n. 63 all'art. 6 afferma che il'attestato di prestazione energetica va rilasciato per gli immobili e le unità immobiliari che sono costruite, vendute o locate con particolare rifrimento a quei fabbricati di nuova costruzione o che hanno subito importanti interventi di ristruturazione. Per questa tipoloogia di fabbricto, l'APE deve essere rilasciato e consegnato all'acuirente prima che venga ottenuto il certificato di agibilità sell'immobile.

 

IN QUALI CASI INVECE NON E' OBBLIGATORIO L'APE?

Vi sono casi in cui non è necessario redigere ed allegare all'atto di compravendita un attestato di prestazione energetica. Tra le varie casistiche ricordiamo in particlare le compravendite che hanno ad oggetto:

 - Box ed autorimesse;

 - Depositi

 - Abitazioni rurali classificate come 'ruderi'

 - Abitazioni isolate con superficie non superiore ai 50 mq;

 - Luoghi di culto;

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